Statuto

Allegato “A” al Rep.N. 85891 Racc. N. 31214

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA SPECIALISTI IN NEUROPSICOLOGIA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E SOCI

Art. 1) COSTITUZIONE E NORME FONDAMENTALI

  1. E’ costituita l’Associazione tecnico – scientifica professionale di categoria denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA SPECIALISTI IN NEUROPSICOLOGIA (sigla A.I.S.N.). La sede legale dell’A.I.S.N. è in Roma, Via Latina n.234.
    2.L’attività associativa è regolata dal codice civile, dalla legislazione in materia, dallo Statuto Nazionale, dal presente Statuto, dal regolamento amministrativo e dai vari regolamenti su materie specifiche.
  2. L’A.I.S.N. e i suoi legali rappresentanti sono dotati di autonomia gestionale e patrimoniale nell’ambito territoriale di propria competenza ed opera nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Ordini regionali ove costituiti.
  3. Si prevede la possibilità di costituire articolazioni territoriali regionali le quali si avvarranno della denominazione “Associazione Italiana Specialisti in Neuropsicologia (A.I.S.N.)” seguita da quella della “Regione” corrispondente.
  4. L’A.I.S.N. ha durata illimitata.
  5. L’A.I.S.N. non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all’attività associativa. Essa è un ente non commerciale, non esercita attività imprenditoriali nemmeno in forma partecipata che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche.
    Non sono consentite attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo le attività previste nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
  6. E’ fatto divieto per l’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
  7. E’ esclusa qualsiasi forma di retribuzione anche per le cariche sociali. Ai soci che ricoprono cariche o incarichi dell’Associazione spettano solo i rimborsi delle spese sostenute per conto dell’A.I.S.N., previa presentazione dei giustificativi e compilazione della nota spese.
  8. E’ fatto obbligo per l’Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità delle norme che regolamentano il settore degli enti non commerciali.
  9. E’ stabilita per l’Associazione l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo che per recesso dell’associato. E’ previsto per gli associati il pieno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e piena capacità di essere eletti alle cariche dell’associazione.
  10. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
  11. I singoli associati non possono, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’A.I.S.N., assumere obbligazioni per conto dell’associazione.

Art. 2) SCOPI

  1. L’A.I.S.N. si propone di rappresentare, tutelare e promuovere e sviluppare la conoscenza e l’approfondimento scientifico della professione dello specialista in Neuropsicologia, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
  2. Con riferimento ai predetti fini l’A.I.S.N. si propone di svolgere le seguenti attività:

a) sviluppare la formazione e le conoscenze scientifiche, professionali e culturali in ambito neuropsicologico; a tal fine l’Associazione può:

  • promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche neuropsicologiche;
  • promuovere studi ed indagini premi e borse di studio, mostre e altre manifestazioni;
  • avviare relazioni e scambi con enti e persone fisiche e giuridiche, anche stranieri;
  • promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute;

b) Intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nell’adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione:

  • Vigilare affinchè vengano rispettati i principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti gli specialisti in neuropsicologia, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
  • affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali dello specialista in Neuropsicologia nei processi di prevenzione, valutazione e intervento;
  • definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l’esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
  • promuovere ed attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento e al perfezionamento di una regolamentazione giuridica dei Neuropsicologi specialisti;
  • segnalazione di abuso della professione agli organi competenti.

c) Promuovere, organizzare e svolgere convegni, corsi di formazione professionale a livello nazionale, rivolti alla qualificazione e aggiornamento sia degli associati, sia dei non associati.

  1. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’A.I.S.N., in ambito regionale, tra l’altro può adempiere, nel rispetto del regolamento, a compiti e funzioni che possono venirle demandate da altri Enti o Autorità.
  2. Promuovere il riconoscimento della figura professionale dello specialista in Neuropsicologia a livello legislativo, individuando una definizione del profilo professionale, l’iter formativo ed i requisiti per l’esercizio dell’attività di neuropsicologo, attraverso la realizzazione di un adeguamento legislativo della professione di specialista in Neuropsicologia e dei requisiti di accesso ad essa.
  3. L’Associazione non svolge, direttamente o indirettamente, la tutela sindacale degli associati o qualsivoglia attività sindacale.

Art. 3) LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI

  1. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Associazioni Regionali, in considerazione delle specifiche realtà territoriali.
  2. I livelli regionali hanno autonomia giuridica economica e finanziaria e sono organizzati secondo le norme previste dai rispettivi Regolamenti, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni del presente testo e gerarchicamente prevalente.
  3. L’articolazione Regionale dell’«Associazione» è costituita su iniziativa di un numero congruo, approvato dall’Assemblea dei soci, di specialisti in neuropsicologia iscritti da almeno due anni all’«Associazione» Nazionale. Essa è regolata da uno Statuto Regionale ratificato dalla Direzione Nazionale.
  4. La Regione d’appartenenza dell’associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.
  5. Gli enti territoriali perseguono le finalità definite dal presente atto negli ambiti territoriali di riferimento e in conformità a quanto stabilito nella politica regionale e nazionale.

Art. 4) PATRIMONIO SOCIALE, ENTRATE E GESTIONE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie come di seguito specificate;
    b) i beni mobili ed immobili, che per acquisto o per altro titolo, siano di proprietà dell’A.I.S.N..
  2. Le entrate dell’ A.I.S.N. sono rappresentate dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal consiglio Direttivo e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell’Associazione né siano di ostacolo all’indipendenza o all’autonomia della sua gestione.
  3. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell’Associazione e non possono essere restituiti, distribuiti o comunque assegnati.
  4. I contributi straordinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea.
  5. Dei beni mobili ed immobili dell’associazione viene redatto l’inventario.
  6. L’esercizio Amministrativo e finanziario dell’associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  7. Ogni anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, sarà approvato dall’assemblea il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente, determinandone il risultato di gestione.
  8. Per la natura e le finalità dell’Associazione l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o ad iniziative regolamentari da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzioni dei contributi sociali. Il Consiglio Direttivo provvederà ogni anno a sottoporre all’Assemblea la relazione programmatica per il nuovo esercizio.

ART. 5) COSTITUENTI L’ASSOCIAZIONE E CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

  1. L’A.I.S.N. prevede l’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso o in via di conseguimento del titolo di specialista in Neuropsicologia secondo la normativa vigente e che esercitano, anche non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta.
  2. Gli associati si distinguono in:
    a) Fondatori;
    b) ordinari;
    c) onorari;
    d) in formazione.
  3. Sono associati Fondatori coloro che sono presenti al momento della costituzione dell’Associazione e che siano in possesso dei requisiti professionali o che siano in corso di acquisizione degli stessi presso le Strutture riconosciute secondo la normativa vigente all’atto della costituzione.
  4. Sono associati Ordinari coloro che siano in possesso dei titoli professionali indicati: Specialista in Neuropsicologia e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale ed abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta.
  5. Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all’Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario ed accettino di far parte dell’Associazione. Gli associati
    Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.
  6. Sono associati in formazione coloro che frequentano i corsi di specializzazione in Neuropsicologia riconosciuti in base alla normativa vigente.

ART. 6) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

  1. Gli associati Fondatori, se regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. Agli stessi è riconosciuto il diritto di mantenere invariata la quota associativa annuale.
  2. Gli associati Ordinari, onorari e in formazione, se regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. Gli associati in formazione esercitano il diritto di voto solo se siano regolarmente iscritti presso una scuola di specializzazione in neuropsicologia come stabilito dall’art.5 comma 6.
  3. Lo status di associato Onorario non è incompatibile con lo status di
    associato Ordinario.
  4. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
  5. I soci Fondatori,Ordinari, onorari e in formazione non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare e votare alle riunioni dell’assemblea, anche riguardanti la modifica dello statuto, approvazione e modifica di regolamenti e nomina degli organi direttivi dell’associazione, né prendere parte alle attività dell’associazione né possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7) Doveri degli associati

  1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi e dal regolamento amministrativo.
  2. E’ dovere di tutti gli associati ordinari, fondatori e in formazione:
    a) versare all’Associazione la quota d’iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;
    b) partecipare alla vita associativa, con un impegno minimo pari al 70% (settanta per cento) dell’attività prevista nel corso dell’anno solare anche attraverso l’elezione democratica degli organismi statutari, l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e le altre attività come previste dallo statuto;
    c) l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
    d) astenersi da iniziative singole o di gruppo che non siano state formalmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
    e) completare l’iter formativo per l’acquisizione della qualifica professionale.
  3. La quota associativa ha validità annuale e coincide con l’esercizio sociale. Gli associati possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.
  4. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti
    ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui al comma 2 del presente articolo. Il socio può recedere in qualunque momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’Associazione ed agli impegni verso terzi con comunicazione scritta con un anticipo di 3 mesi. Gli associati non possono assumere obbligazioni con terzi per conto dell’Associazione. Il Presidente, il Consiglio Direttivo o l’Assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza specifica.

ART. 8) perdita della qualità di associato Ordinario

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
  2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all’atto della domanda di ammissione quale associato, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall’articolo 7, commi 1, 2.
  3. Costituiscono motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 e comma 3 la mancata osservanza dell’art.7, comma 2, lettera b.

Art. 9) QUOTE ISCRIZIONI – CONTRIBUTI ANNUALI

1) Il Consiglio Direttivo dell’A.I.S.N. determina la quota associativa annualmente.
2) Ogni socio ha l’obbligo di versare una quota associativa annuale il cui ammontare e modalità di versamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei tempi previsti dall’art.7 comma 3.
3) Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative ordinarie sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea. Se essi riguardano iniziative a carattere eccezionale vanno approvati esclusivamente in sede assembleare.
4) Per le domande d’iscrizione è necessario inviare al Segretario:

  • il modulo d’iscrizione debitamente compilato;
  • la fotocopia del versamento della quota associativa e della quota di iscrizione;
  • la fotocopia del certificato di laurea (per i soli soci in formazione) o del certificato specializzazione (per i soci ordinari) o i certificati equiparati o equivalenti (solo qualora sia un nuovo socio o considerato tale in quanto non ha rinnovato l’iscrizione entro
    i termini previsti);
  • Documenti di identità e codice fiscale.
    5) Possono fare domanda d’iscrizione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, che operano nelle strutture e settori di attività nel Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero – professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta, ivi compresi gli studenti iscritti alle scuole di Specializzazione in Neuropsicologia.
    Essi devono inviare al Segretario (per la partecipazione degli studenti alla quota d’iscrizione si rimanda al regolamento):
  • il modulo d’iscrizione debitamente compilato;
  • la fotocopia dl versamento;
  • il certificato di frequenza;
  • Documenti di identità e codice fiscale

6) Le domande d’iscrizione che rispettano i requisiti previsti dal presente statuto si considerano automaticamente accolte dal momento del ricevimento della documentazione necessaria all’iscrizione da parte del Segretario, salvo diversa decisione presa con motivata deliberazione da parte del Consiglio Direttivo entro e non oltre i 30 gg dalla ricezione. Nel caso di non ammissione il versamento effettuato verrà restituito.

CAPO II
ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Art. 10) ORGANI
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il collegio dei Revisori dei Conti (eventuale), il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico. I legali rappresentanti e comunque tutti i soci che ricoprono cariche sociali non debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Art. 11) L’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato da un Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere del CD più anziano. Se l’assemblea è elettiva vengono eletti anche due scrutatori. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione quando siano presenti almeno il cinquanta per cento degli associati.
    L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate, in conformità allo Statuto ed all’eventuale Regolamento, vincolano gli associati assenti e dissenzienti. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente ai sensi dei successivi commi 6 e 7 del presente articolo. Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico- finanziario.
  2. L’Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
  3. Le assemblee vengono convocate mediante mail certificate (PEC), inviate almeno 10 giorni prima della data stabilita, o con lettera scritta ai soci, agli indirizzi che gli associati comunicheranno in sede di iscrizione. La convocazione potrà anche essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R spedita al domicilio dei soci e consiglieri quale comunicato all’atto dell’ammissione e risultante dal libro soci o con altro mezzo di comunicazione, idonea ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Entro lo stesso termine l’avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede dell’Associazione.
    L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l’ora fissati per l’adunanza in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un’ora dalla prima. Sono comunque valide, anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti i soci appartenenti alle categorie fondatori ed ordinari e l’intero Consiglio Direttivo.
  4. L’Assemblea discute, delibera, ratifica, o approva in merito alle materie ad essa riservate per legge, ed in particolare:
    a) gli obiettivi generali da perseguire;
    b) la relazione programmatica presentata dal Presidente;
    c) Il rendiconto economico-finanziario entro quattro mesi dalla data di chiusura esercizio, con le relative relazioni, ai sensi dell’art. 20 del C.C.;
    d) la relazione di Bilancio Preventivo e Consuntivo che sarà poi pubblicato sul sito Web dell’associazione, ed il piano di lavoro da svolgere insieme ad eventuali incarichi retribuiti da assegnare a terzi;
    e) le relazioni dei componenti dei vari Organi;
    f) le linee programmatiche dell’Associazione;
    g) le mozioni presentate;
    h) ogni eventuale argomento posto nell’ordine del giorno;
    i) la regolamentazione associativa;
    j) le modifiche allo statuto proposte o dal Consiglio Direttivo o da 1/3 (un terzo) degli associati;
    k) lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
  5. L’Assemblea, di norma con cadenza triennale, elegge:
    a) Il Presidente della Associazione;
    b) i delegati al Congresso Nazionale;
    c) i membri del Consiglio Direttivo;
    d) i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
    e) il Collegio dei Probiviri.
  6. Le deliberazioni elettive degli Organi Associativi e le questioni che riguardano le persone, sono prese, salvo unanime diversa deliberazione dell’assemblea, a maggioranza a scrutinio segreto e senza la possibilità di esercitare il voto per delega secondo il principio del voto singolo di cui all’art.2532 comma 2 c.c.
  7. Le deliberazioni non elettive sono realizzate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti. La scelta della modalità di espressione del voto spetta al Presidente dell’Assemblea.
  8. Le modifiche dell’atto costitutivo o statuto in 2^ convocazione richiedono la presenza di almeno i due terzi degli associati, il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti purché tali modifiche siano compatibili con le finalità, lo scopo e la natura dell’Associazione..
  9. Per lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette o nove o undici membri eletti dall’Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria su indicazione del Presidente, che lo presiede, almeno quattro volte l’anno, ed in via straordinaria su indicazione del presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.
  3. Nomina tra i propri componenti il Vice-presidente Nazionale, il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale;
    a) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impossibilità temporanea di esercizio di quest’ultimo;
    b) Il Segretario coopera con il Presidente; dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del CD e ne coordina l’attività; provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni.
    c) Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione seguendo le indicazioni del Presidente;
    d) Rientrano nei compiti del Tesoriere: predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo; predisporre le aperture e le chiusure dei conti correnti in generale;predisporre i pagamenti; predisporre la contabilità istituzionale; provvedere, oltre alle normali operazioni amministrative relative ad entrate ed uscite dell’Associazione, al recupero delle quote associative pregresse con i mezzi che congiuntamente al Consiglio Direttivo si riterranno più opportune; incassare le quote con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; predisporre l’aggiornamento delle quote associative.
  4. Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario tramite mezzi e modi stabiliti dal regolamento amministrativo.
  5. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal Segretario o da un altro Consigliere. In questo caso la funzione di Segretario sarà svolta da un altro componente del Consiglio Direttivo.
  6. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni del CD le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto. Ciascun membro del CD ha diritto ad un(1) voto. Le sedute del CD sono aperte agli associati.
  7. Rientrano tra i compiti del CD:
    a) approvare, con deliberazione motivata, l’ammissione o l’esclusione dei soci;
    b) perseguire gli obiettivi indicati dall’Assemblea generale;
    c) vigilare sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l’autonomia della professione;
    d) determinare l’ammontare della quota associativa in relazione al bilancio preventivo e delle direttive ;
    e) elaborare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dall’Assemblea;
    f) designare i Rappresentanti presso Commissioni, Enti, Organizzazioni e convegni;
    g) compilare il progetto di rendiconto economico-finanziario, sia preventivo sia consuntivo, da presentare all’Assemblea degli iscritti;
    h) gestire e diffondere a livello locale l’immagine e la comunicazione associativa;
    i) predisporre ed approvare proposte di modifiche o integrazioni al Codice Deontologico;
    j) deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
    k) intervenire, se richiesto, in materia di onorari o di altre questioni inerenti l’esercizio professionale, operando la composizione di vertenze o intraprendendo eventuali azioni legali;
    l) assumere o licenziare il personale e determinarne il trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
    m) deliberare sullo stare in giudizio;
    n) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia riservata all’Assemblea, salvo questioni, aventi carattere d’urgenza, che saranno comunque, in seguito, sottoposte a ratifica assembleare;
    o) delibera sull’entità dell’indennità spettante a chi ricopre cariche sociali e a chi svolge incarichi per conto della associazione;
    p) Attuare le delibere dell’assemblea;
    q) vigilare e aggiornare il contenuto del sito istituzionale dell’associazione affinchè siano pubblicati i bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
    r) pubblicare sul sito web della società l’attività scientifica dell’associazione;
    s) verificare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse fra gli associati e demandare la regolazione degli stessi al Collegio dei Probiviri.
  8. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte di un componente del CD, il Consiglio stesso dovrà procedere, nel termine massimo di tre mesi, all’integrazione con il primo dei non eletti e all’assegnazione, se del caso, degli incarichi interni. Ove ciò non sia possibile l’Assemblea dovrà eleggere i membri mancanti che dureranno in carica fino alla scadenza del mandato del CD.
  9. Delle adunanze è redatto, su un apposito registro, il relativo verbale il quale viene firmato dal Presidente e dal Segretario, previa lettura ed approvazione da parte del CD.
  10. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
    Ogni singola carica può essere rinnovata fino a due volte consecutivamente, eccezionalmente e su approvazione dell’assemblea dei soci una terza volta.

Art. 13) PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell’’A.I.S.N. di fronte agli associati, a terzi ed in giudizio.
  2. Il Presidente non è investito della rappresentanza dei singoli associati.
  3. Rientrano tra i compiti del presidente:
    a) programmare e presiedere le riunioni del CD;
    b) convocare i soci alle assemblee ordinarie e straordinarie;
    c) stipulare i contratti e firmare la corrispondenza, salvo specifica delega;
    d) garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che regolano la vita associativa.
  4. I provvedimenti d’urgenza possono essere assunti dal Presidente e successivamente dovranno però essere ratificati dal CD.
  5. E’ facoltà del Presidente farsi sostituire da un suo delegato.
  6. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Segretario o da un altro Consigliere eletto. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, il CD procede, nel termine massimo di tre mesi alla convocazione della assemblea degli associati per la elezione del nuovo presidente.

Art. 14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti con la qualifica di socio ordinario e/o fondatore oppure anche tra i non soci. Almeno uno dei membri deve avere qualifiche economiche professionali. I tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni. La funzione di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali dell’Associazione. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CD.
  2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno il compito di:
    a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
    b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull’entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
    c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
    d) redigere regolare verbale da iscriversi in un apposito registro dell’esito delle operazioni di verifica e controllo;
    e) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
  3. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi lo ritengono opportuno o su richiesta di un Revisore dei Conti.
  4. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente fino all’elezione dei loro successori.

Art. 15) Collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea tra tutti i soci con votazione separata. Possono essere eletti per e-mail. I Probiviri restano in carica per tre anni e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente. Il collegio dei Probiviri elegge al suo interno il presidente e giudica inappellabilmente e secondo equità su ogni controversia tra i soci, tra organi della società nonché tra soci e organi dell’associazione e su quanto attiene all’osservanza del presente statuto, ivi compresi eventuali conflitti di interesse.

Art.16) COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri scelti tra Soci Onorari, e/o Ordinari, e/o Fondatori e dagli ex – Presidenti. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico – scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il comitato scientifico ha l’obbligo di vigilare il costante aggiornamento della pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della società.

CAPO III
NORME DISCIPLINARI

ART. 17 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

  1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto nonché dal comportamento non conforme alla deontologia o gravemente lesivo all’etica e dei doveri professionali ovvero, che, in contrasto con i fini associativi o per trarre vantaggi personali, sono sottoposti a provvedimento disciplinare.
  2. Ogni associato è obbligatoriamente tenuto ad avvalersi del Foro Interno e non può adire le vie legali per quanto espressamente previsto dal 1° comma del presente articolo prima che sia concluso il
    procedimento previsto dai commi che seguono.
  3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante composto da tre persone nominate dal Consiglio Direttivo e scelte tra gli associati, deve esprimere il proprio parere ed erogare l’eventuale sanzione disciplinare.

ART. 18 SANZIONI

  1. Le sanzioni comminabili sono:
    a) l’ammonizione che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
    b) la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
    c) la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall’Associazione;
    d) la radiazione che consiste nell’espulsione definitiva dall’«Associazione».
  2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall’«Associazione» la violazione di uno o più doveri stabiliti dall’art. 7, comma 1 dello Statuto Nazionale. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
  3. La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio Direttivo in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati all’Associazione o agli associati.
  4. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:
    a) sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
    b) la permanenza della qualità d’associato, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, possa comportare un pregiudizio per l’Associazione o costituire un ostacolo all’accertamento dei fatti e delle responsabilità;
    c) l’associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
    5) La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti del comma 4b del presente articolo, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto 4c del presente articolo.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19 REGOLAMENTI ATTUATIVI

  1. Il funzionamento degli Istituti dell’«Associazione » e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni, approvati dai rispettivi Organi.
  2. In particolare, i predetti Regolamenti possono anche disciplinare:
    a. l’attività amministrativa;
    b. le sezioni territoriali;
    c. le competenze di qualsiasi organismo o strumento associativo;
    d. la misura e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;
    e. le modalità per assicurare il coinvolgimento alla vita associativa dei soci in formazione di cui al comma 5 dell’art.5;
    f. l’attività editoriale a carattere informativo e formativo ECM regionale;
    g. la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni alla “Associazione” che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa.
  3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto spetterà di esprimere interpretazione autentica con propria determinazione, in prima istanza al CD e, in seconda istanza, all’Assemblea con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

ART.20 MODIFICHE DELLO STATUTO

  1. Le proposte di modifica dello statuto devono essere approvate dal CD con una maggioranza dei due terzi dei membri.
  2. Il CD può presentare all’Assemblea più di un’ipotesi di modifica.
  3. E’ consentito il voto per posta (PEC o raccomandata A/R).
  4. Il quorum necessario al fine della modifica statutaria è definito dal comma 8 dell’art. 11 del presente Statuto.

ART. 21 NORME TRANSITORIE

  1. Le disposizioni contenute nello Statuto entrano in vigore dal momento della sua approvazione.

Art. 22 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 24 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATI: – FILIPPO BIANCHINI – PIERCARLO CAPARRELLI NOTAIO

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